Provvigione: Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna
delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La
misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su
ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di
usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
(«Affare concluso» non significa che si è andati dal notaio per il rogito,
ossia «affare andato a buon fine», ma semplicemente che l'acquirente è
venuto a conoscenza della avvenuta accettazione della sua proposta
d'acquisto da parte del venditore, proposta d'acquisto che così diviene un
preliminare a tutti gli effetti. In quel momento, per la legge l'affare è
concluso, e il mediatore matura il diritto alla provvigione, l'entità della
quale è assolutamente soggettiva e variabile. E qui cominciano i problemi,
come vedremo. Attenzione al distinguo tra «affare concluso» e «affare andato
a buon fine».)
NON RACCONTATE FAVOLE. NON ESISTONO PREZZI IMPOSTI. OPPURE DOBBIAMO INIZIARE A PENSARE CHE AVETE FATTO CARTELLO E QUINDI DENUNCIARLO????