Immagine di: Mario utente della Community di Immobiliare.it
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Mario
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La provvigione per il mediatore è frutto di libera contrattazione, non esistono limiti stabiliti da norme dello stato ma, in caso di contenzioso giudiziale, il magistrato si affida sovente alle percentuali d'uso registrate negli appositi elenchi delle Camere di commercio (con valenza provinciale), a meno di altre evidenze documentali con efficacia di prova.
Giova ricordare che il c.d. ruolo di agente è, in realtà, un ruolo di mediazione a carico del quale non sono previste particolari responsabilità di ordine civilistico, fatte salve particolari fattispecie comportamentali aventi rilevanza penale.
Il mediatore, proprio in quanto fattispecie normata dal codice civile, non può mai concludere la compravendita (diversamente avrebbe altra qualifica e responsabilità) le cui conseguenze ricadono esclusivamente nella sfera d'interessi dei due contraenti ed il suo diritto al compenso matura solo ed esclusivamente se le parti, da questi messe in contatto, pervengono alla sottoscrizione di un contratto (sia obbligatorio che reale).
Sicuramente non risponde della eventuale provvigione ricevuta se le parti, dopo aver sottoscritto un contratto obbligatorio ( c.d. preliminare) per qualsiasi ragione non possono concludere l'affare attraverso il rogito.
Vale solo la pena di osservare che tutte le attività poste in essere da un mediatore, possono tranquillamente essere surrogate dalla diligenza di compratore ed acquirente.
P.S.: a me hanno avuto "la faccia" di chiedere 4.000 euro + IVA per un immobile proposto in vendita a 29.000 (la susseguante pernacchia che ho emesso ne è stata la logica conseguenza :-)
Risposta inserita: 9 anni e 1 mese fa
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